(Codice di procedura penale-art. 529)
 
                              Art. 529 
 
                     (Sottoscrizione dei motivi) 
 
  I motivi del ricorso presentati a norma dell'articolo  201,  quando
non sono enunciati nella dichiarazione d'impugnazione, devono a  pena
d'inammissibilita' essere sottoscritti dall'avvocato  che  difese  il
ricorrente  nell'ultimo  giudizio,  purche'  sia  iscritto  nell'albo
speciale della corte di cassazione, o da un altro  avvocato  iscritto
nell'albo medesimo a cui sia stato conferito espresso incarico con la
dichiarazione di ricorso ovvero con atto ricevuto successivamente dal
cancelliere dinanzi al quale venne fatta la dichiarazione o  ricevuto
o autenticato da notaio. 
 
  Se i motivi sono  stati  presentati  in  termine,  possono  esserne
aggiunti altri nel termine indicato nell'articolo 533.