Art. 529 (Sottoscrizione dei motivi) I motivi del ricorso presentati a norma dell'articolo 201, quando non sono enunciati nella dichiarazione d'impugnazione, devono a pena d'inammissibilita' essere sottoscritti dall'avvocato che difese il ricorrente nell'ultimo giudizio, purche' sia iscritto nell'albo speciale della corte di cassazione, o da un altro avvocato iscritto nell'albo medesimo a cui sia stato conferito espresso incarico con la dichiarazione di ricorso ovvero con atto ricevuto successivamente dal cancelliere dinanzi al quale venne fatta la dichiarazione o ricevuto o autenticato da notaio. Se i motivi sono stati presentati in termine, possono esserne aggiunti altri nel termine indicato nell'articolo 533.