(Codice di procedura penale-art. 530)
 
                              Art. 530 
 
            (Atti preliminari al giudizio di cassazione) 
 
  Il  primo   presidente   della   corte   di   cassazione   provvede
all'assegnazione del ricorso a una delle sezioni  penali,  quando  la
legge non stabilisce la competenza delle sezioni penali unite. 
 
  Il primo presidente, se ritiene conveniente che, data  la  speciale
importanza delle questioni proposte con il ricorso, il giudizio segua
davanti alle sezioni penali unite fuori dei  casi  in  cui  la  legge
stabilisce la competenza di queste, assegna il ricorso  alle  sezioni
stesse.