Art. 530 (Atti preliminari al giudizio di cassazione) Il primo presidente della corte di cassazione provvede all'assegnazione del ricorso a una delle sezioni penali, quando la legge non stabilisce la competenza delle sezioni penali unite. Il primo presidente, se ritiene conveniente che, data la speciale importanza delle questioni proposte con il ricorso, il giudizio segua davanti alle sezioni penali unite fuori dei casi in cui la legge stabilisce la competenza di queste, assegna il ricorso alle sezioni stesse.