(Codice di procedura penale-art. 531)
 
                              Art. 531 
 
                 (Decisioni in camera di consiglio) 
 
  Quando e' proposta da una parte  o  viene  rilevata  d'ufficio  una
causa  d'inammissibilita'  del  ricorso,  la  questione   e'   decisa
preliminarmente dalla corte di cassazione in camera di consiglio. 
 
  Oltre che nei casi particolarmente preveduti dalla legge, la  corte
giudica pure in camera di consiglio sui conflitti di competenza,  sui
ricorsi in materia di rimessione dei procedimenti e di  astensione  o
ricusazione del giudice, e su ogni altro ricorso contro provvedimenti
non emessi nel dibattimento. 
 
  In tutti i casi  predetti  la  corte  giudica,  sulle  requisitorie
scritte del pubblico ministero, senza intervento di difensori.