Art. 531 (Decisioni in camera di consiglio) Quando e' proposta da una parte o viene rilevata d'ufficio una causa d'inammissibilita' del ricorso, la questione e' decisa preliminarmente dalla corte di cassazione in camera di consiglio. Oltre che nei casi particolarmente preveduti dalla legge, la corte giudica pure in camera di consiglio sui conflitti di competenza, sui ricorsi in materia di rimessione dei procedimenti e di astensione o ricusazione del giudice, e su ogni altro ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento. In tutti i casi predetti la corte giudica, sulle requisitorie scritte del pubblico ministero, senza intervento di difensori.