Art. 532 (Difensori) Le parti private possono farsi rappresentare davanti alla corte di cassazione dai loro difensori che siano iscritti nell'albo speciale della corte medesima. Per tutti gli atti che occorrono davanti alla corte, il domicilio delle parti e' presso i rispettivi difensori. La nomina del difensore puo' essere fatta nell'atto della dichiarazione di ricorso o anche posteriormente. Al ricorrente, che non ha nominato un difensore, il presidente del collegio che deve giudicare lo nomina d'ufficio con il decreto stesso con cui stabilisce l'udienza per la discussione. Quando il ricorso concerne i soli interessi civili, il presidente nomina un difensore al ricorrente se questi ne fa domanda e presenta i documenti richiesti per l'ammissione al patrocinio gratuito.