(Codice di procedura penale-art. 532)
 
                              Art. 532 
 
                             (Difensori) 
 
  Le parti private possono farsi rappresentare davanti alla corte  di
cassazione dai loro difensori che siano iscritti  nell'albo  speciale
della corte medesima. Per tutti gli atti che occorrono  davanti  alla
corte, il domicilio delle parti e' presso i rispettivi difensori.  La
nomina del difensore puo' essere fatta nell'atto della  dichiarazione
di ricorso o anche posteriormente. 
 
  Al ricorrente, che non ha nominato un difensore, il presidente  del
collegio che deve giudicare lo nomina d'ufficio con il decreto stesso
con cui stabilisce l'udienza per la discussione. 
 
  Quando il ricorso concerne i soli interessi civili,  il  presidente
nomina un difensore al ricorrente se questi ne fa domanda e  presenta
i documenti richiesti per l'ammissione al patrocinio gratuito.