(Codice di procedura penale-art. 533)
 
                              Art. 533 
 
                        (Avviso ai difensori) 
 
  Il cancelliere della corte di cassazione appena pervenuti gli  atti
nella cancelleria avvisa il  difensore  che  durante  il  termine  di
quindici giorni dalla notificazione dell'avviso puo' esaminare  nella
stessa  cancelleria  gli  atti  e  i  documenti,  estrarne  copia   e
presentare nuovi documenti.