(Codice di procedura penale-art. 534)
 
                              Art. 534 
 
        (Fissazione dell'udienza e provvedimenti conseguenti) 
 
  Per i ricorsi da discutersi in udienza pubblica, scaduto il termine
stabilito nell'articolo precedente, il presidente fissa  l'udienza  e
designa il relatore. 
 
  Il cancelliere comunica  immediatamente  gli  atti  al  procuratore
generale,  che  deve   restituirli   almeno   cinque   giorni   prima
dell'udienza. 
 
  Il procuratore generale, se ritiene conveniente, data  la  speciale
importanza delle questioni proposte con il ricorso, di promuovere  il
giudizio delle  sezioni  penali  unite,  ne  fa  richiesta  al  primo
presidente, il quale se l'accoglie, fissa la nuova udienza e  designa
il relatore. 
 
  Il cancelliere fa  notificare  ai  difensori  l'avviso  del  giorno
stabilito per l'udienza almeno quindici giorni prima.