Art. 534 (Fissazione dell'udienza e provvedimenti conseguenti) Per i ricorsi da discutersi in udienza pubblica, scaduto il termine stabilito nell'articolo precedente, il presidente fissa l'udienza e designa il relatore. Il cancelliere comunica immediatamente gli atti al procuratore generale, che deve restituirli almeno cinque giorni prima dell'udienza. Il procuratore generale, se ritiene conveniente, data la speciale importanza delle questioni proposte con il ricorso, di promuovere il giudizio delle sezioni penali unite, ne fa richiesta al primo presidente, il quale se l'accoglie, fissa la nuova udienza e designa il relatore. Il cancelliere fa notificare ai difensori l'avviso del giorno stabilito per l'udienza almeno quindici giorni prima.