(Codice di procedura penale-art. 535)
 
                              Art. 535 
 
     (Costituzione in carcere per l'ammissibilita' del ricorso) 
 
  Salvo quanto e' stabilito nell'articolo 210, il ricorso  contro  la
sentenza di condanna a pena detentiva che deve ancora essere  espiata
per una durata superiore ad un anno ovvero a una pena piu'  grave  e'
dichiarato inammissibile se, anteriormente al giorno stabilito per la
discussione del ricorso, l'imputato non si e' costituito in carcere o
non si e' posto a disposizione dell'Autorita'  competente  quando  la
pena dovrebbe essere espiata in uno stabilimento speciale. 
 
  Le disposizioni precedenti non si applicano quando e' stata sospesa
l'esecuzione  del  mandato  o  dell'ordine   di   cattura   a   norma
dell'articolo 259,  o  l'imputato  si  trova  in  stato  di  liberta'
provvisoria o si tratta di pena la cui esecuzione  e'  stata  sospesa
condizionalmente.