(Codice di procedura penale-art. 536)
 
                              Art. 536 
 
                           (Dibattimento) 
 
  Le  regole  stabilite  circa  la  pubblicita',  la  polizia  e   la
disciplina delle udienze e  la  direzione  della  discussione  per  i
giudizi di primo e di secondo grado si osservano davanti  alla  corte
di cassazione, in quanto sono applicabili. 
 
  Le parti private possono comparire  soltanto  per  mezzo  dei  loro
difensori iscritti nell'albo speciale della corte  di  cassazione  ed
hanno facolta' di depositare, non piu' tardi  di  otto  giorni  prima
dell'udienza fissata  per  la  discussione  del  ricorso,  memorie  a
svolgimento  dei  motivi  legalmente  proposti  sottoscritte  da   un
avvocato iscritto nell'albo predetto. 
 
  Tali memorie devono essere comunicate nello stesso termine anche al
procuratore generale a pena di inammissibilita'. 
 
  Nell'udienza stabilita  il  presidente  o  il  consigliere  da  lui
delegato fa la relazione della causa. Non  e'  necessario  che  siano
presenti  e  che  concludano  i  difensori  delle  parti.  In   luogo
dell'avvocato nominato  nell'atto  della  dichiarazione  o  con  atto
successivo,  puo'  parlare  un  altro  avvocato  iscritto   nell'albo
speciale della corte di  cassazione  al  quale  sia  stato  conferito
l'incarico con mandato speciale. 
 
  Dopo la relazione parla per primo il rappresentante del ricorrente.
Quando hanno proposto ricorso tanto  il  pubblico  ministero,  quanto
l'imputato o il suo difensore, il  pubblico  ministero  deve  parlare
prima del difensore. Non  sono  ammesse  repliche;  ma  il  difensore
dell'imputato ha facolta' di presentare nella  stessa  udienza  prima
della deliberazione della sentenza brevi note scritte.