Art. 536 (Dibattimento) Le regole stabilite circa la pubblicita', la polizia e la disciplina delle udienze e la direzione della discussione per i giudizi di primo e di secondo grado si osservano davanti alla corte di cassazione, in quanto sono applicabili. Le parti private possono comparire soltanto per mezzo dei loro difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione ed hanno facolta' di depositare, non piu' tardi di otto giorni prima dell'udienza fissata per la discussione del ricorso, memorie a svolgimento dei motivi legalmente proposti sottoscritte da un avvocato iscritto nell'albo predetto. Tali memorie devono essere comunicate nello stesso termine anche al procuratore generale a pena di inammissibilita'. Nell'udienza stabilita il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione della causa. Non e' necessario che siano presenti e che concludano i difensori delle parti. In luogo dell'avvocato nominato nell'atto della dichiarazione o con atto successivo, puo' parlare un altro avvocato iscritto nell'albo speciale della corte di cassazione al quale sia stato conferito l'incarico con mandato speciale. Dopo la relazione parla per primo il rappresentante del ricorrente. Quando hanno proposto ricorso tanto il pubblico ministero, quanto l'imputato o il suo difensore, il pubblico ministero deve parlare prima del difensore. Non sono ammesse repliche; ma il difensore dell'imputato ha facolta' di presentare nella stessa udienza prima della deliberazione della sentenza brevi note scritte.