(Testo unico-art. 278)
                              Art. 278. 
 
           (Art. 1, R. decreto 25 novembre 1926, n. 2404). 
 
  L'art. 28 del T. U. sulle pensioni, approvato con Regio decreto  21
febbraio 1895, n. 70, e' applicabile ai  professori  di  ruolo  delle
Universita' e Istituti  superiori  di  cui  alla  tabella  B,  aventi
diritto a trattamento di pensione a carico del bilancio dello  Stato,
a  condizione  che  gli  interessati,  ove  intendano  conseguire  il
trattamento di quiescenza sulla  totalita'  dei  servizi,  rimborsino
allo Stato le rate di pensione eventualmente percepite per i  servizi
anteriori. 
  In caso contrario essi non avranno  diritto  alla  valutazione  dei
servizi relativi alla  gia'  conseguita  pensione,  ma  conserveranno
diritto alla medesima, quand'anche, in base  ai  servizi  successivi,
maturi in loro favore una nuova pensione. 
  Resta fermo il disposto dell'art. 70 del T. U. citato per  il  caso
che il servizio anteriore abbia dato luogo a semplice indennita'.