(Testo unico-art. 279)
                              Art. 279. 
 
           (Art. 2, R. decreto 25 novembre 1926, n. 2404). 
 
  Fermo  il  disposto  dell'articolo  precedente,  il  personale   di
qualunque categoria, che presti successivamente servizi  pensionabili
a  carico  dello  Stato  e  servizi  pensionabili  a   carico   delle
Universita' e degli Istituti superiori di cui alle  tabelle  A  e  B,
delle Universita' e degli Istituti superiori liberi, di cui al  n.  2
dell'art. 1 del presente T. U., degli Istituti superiori di magistero
pareggiati o degli Enti che li mantengono, potra' conseguire,  quando
cessi dal  servizio,  la  pensione  per  la  totalita'  del  servizio
prestato. 
  Si applicheranno all'uopo le disposizioni di cui all'art. 48 del T.
U. delle leggi sulle pensioni approvato con R.  decreto  21  febbraio
1895, n. 70.