(Testo unico-art. 280)
                              Art. 280. 
 
           (Art. 3, R. decreto 25 novembre 1926, n. 2404). 
 
  Il personale di qualunque categoria il quale presti successivamente
servizio pensionabile a carico delle Universita' e Istituti di cui al
precedente articolo, e non abbia servizio pensionabile a carico dello
Stato, potra' conseguire, quando cessi dal servizio, la pensione  per
la totalita' del servizio prestato. 
  La  liquidazione  della  pensione  sara'   fatta   in   base   alle
disposizioni sulle pensioni per gli impiegati civili dello  Stato,  e
il relativo onere sara' ripartito fra gli Enti interessati in ragione
degli stipendi totali che ciascun Ente avra' corrisposto. 
  Ciascun  Ente  sara'  tenuto  a   corrispondere   direttamente   al
pensionato la quota di pensione che gravera'  sull'Ente  medesimo  in
base alla ripartizione.