Art. 281. (Art. 4, R. decreto 25 novembre 1926, n. 2404). Agli effetti dei precedenti articoli 279 e 280 coloro che, per i' servizi prestati alla dipendenza dello Stato o degli Enti, abbiano ottenuto la liquidazione della pensione o della indennita' in luogo di pensione o il rimborso delle ritenute, dovranno versare allo Stato o agli Enti le rate di pensione o l'indennita' da essi percepite ovvero la somma riscossa per rimborso di ritenute.