(Testo unico-art. 281)
                              Art. 281. 
 
           (Art. 4, R. decreto 25 novembre 1926, n. 2404). 
 
  Agli effetti dei precedenti articoli 279 e 280 coloro che,  per  i'
servizi prestati alla dipendenza dello Stato o  degli  Enti,  abbiano
ottenuto la liquidazione della pensione o della indennita'  in  luogo
di pensione o il rimborso delle ritenute, dovranno versare allo Stato
o agli Enti le rate di pensione  o  l'indennita'  da  essi  percepite
ovvero la somma riscossa per rimborso di ritenute.