(Testo unico-art. 282)
                              Art. 282. 
 
           (Art. 5, R. decreto 25 novembre 1926, n. 2404). 
 
  Quando  alcuno  dei  servizi   prestati   alla   dipendenza   delle
Universita' e' Istituti, di cui ai precedenti  articoli  279  e  280,
produca il conseguimento effettivo di un trattamento di quiescenza in
forma  assicurativa,  tale  servizio   potra',   su   domanda   degli
interessati, essere  riconosciuto  dallo  Stato  agli  effetti  della
pensione, purche' gl'interessati versino allo Stato la somma cui essi
abbiano diritto per effetto di tale trattamento di quiescenza. 
  Il servizio cosi'  riconosciuto  sara'  considerato  come  servizio
pensionabile  a  carico  dello  Stato  agli  effetti  dei  precedenti
articoli 279 e 281. 
  La somma degli  stipendi  per  detto  servizio,  agli  effetti  del
riparto della pensione,  sara'  calcolata  moltiplicando  per  15  il
premio di assicurazione versato all'Erario.