Art. 283. (Art. 6, R. decreto 25 novembre 1926, n. 2404). I professori di ruolo delle Universita' e Istituti superiori liberi e degli Istituti superiori di magistero pareggiati, qualora entrino a far parte del ruolo dei professori delle Universita' o Istituti superiori di cui alle tabelle A e B, o dei Regi Istituti superiori di magistero, e qualora il servizio da essi prestato come professori di ruolo delle Universita' e Istituti superiori liberi o degli Istituti superiori di magistero pareggiati non sia pensionabile o non produca il conseguimento effettivo di un trattamento di quiescenza in forma assicurativa, potranno ottenere, agli effetti della pensione, il riconoscimento di tale servizio ai sensi dell'art. 3, terzo comma, del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480. Il contributo del riscatto sara' determinato in conformita' di quanto e' disposto dall'articolo unico del R. decreto 12 agosto 1927, n. 1613. Agli effetti della ripartizione dell'onere delle pensioni, la somma degli stipendi per il servizio cosi' riscattato sara' computata in base allo stipendio cui e' commisurato il contributo di riscatto.