(Testo unico-art. 284)
                              Art. 284. 
 
           (Art. 7, R. decreto 25 novembre 1926, n. 2404). 
 
  Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano nei  riguardi
dei professori delle Universita' e degli Istituti  superiori  di  cui
alle tabelle A e B e degli Istituti superiori di  magistero,  per  il
riconoscimento, agli effetti della pensione, del  servizio  che  essi
abbiano prestato, anteriormente al 1° dicembre 1924, quali professori
di ruolo nelle Universita' libere di Camerino,  Ferrara,  Perugia  ed
Urbino.