(Testo unico-art. 285)
                              Art. 285. 
 
           (Art. 8, R. decreto 25 novembre 1926, n. 2404). 
 
  Gli aiuti e assistenti universitari, nominati posteriormente al  1°
dicembre 1924, a norma  dell'art.  130,  qualora  senza  interruzione
entrino a far parte del ruolo  dei  professori  delle  Universita'  o
degli Istituti superiori di cui alle tabelle A  e  B,  e  qualora  il
servizio da essi prestato quali aiuti o assistenti non dia diritto al
trattamento di quiescenza,  potranno  ottenere,  agli  effetti  della
pensione, il riconoscimento di non  piu'  di  cinque  anni  di  detto
servizio. 
  Si applicheranno all'uopo le disposizioni di cui al  secondo  comma
dell'art. 132 e dell'ultimo comma dell'art. 283.