(Codice della navigazione-art. 490)
                              Art. 490. 
                      (Obbligo di salvataggio). 
 
  Quando la nave o l'aeromobile in pericolo sono del tutto  incapaci,
rispettivamente, di manovrare e di riprendere il volo, il  comandante
della nave soccorritrice e' tenuto, nelle circostanze  e  nei  limiti
indicati dall'articolo precedente, a tentarne il salvataggio, ovvero,
se cio' non sia possibile, a tentare il salvataggio delle persone che
si trovano a bordo. 
 
  E' del pari obbligatorio, negli  stessi  limiti,  il  tentativo  di
salvare persone che siano in mare o in acque interne in  pericolo  di
perdersi.