Art. 490.
(Obbligo di salvataggio).
Quando la nave o l'aeromobile in pericolo sono del tutto incapaci,
rispettivamente, di manovrare e di riprendere il volo, il comandante
della nave soccorritrice e' tenuto, nelle circostanze e nei limiti
indicati dall'articolo precedente, a tentarne il salvataggio, ovvero,
se cio' non sia possibile, a tentare il salvataggio delle persone che
si trovano a bordo.
E' del pari obbligatorio, negli stessi limiti, il tentativo di
salvare persone che siano in mare o in acque interne in pericolo di
perdersi.