Art. 492.
(Indennita' e compenso per salvataggio di cose).
Il salvataggio di cose, che non sia effettuato contro il rifiuto
espresso e ragionevole del comandante della nave o dell'aeromobile in
pericolo o del proprietario delle cose, da' diritto, nei limiti
stabiliti nell'articolo precedente, al risarcimento dei danni, al
rimborso delle spese, nonche', ove abbia conseguito un risultato
anche parzialmente utile, a un compenso determinato a norma del
predetto articolo.