(Codice della navigazione-art. 492)
                              Art. 492. 
          (Indennita' e compenso per salvataggio di cose). 
 
  Il salvataggio di cose, che non sia effettuato  contro  il  rifiuto
espresso e ragionevole del comandante della nave o dell'aeromobile in
pericolo o del proprietario  delle  cose,  da'  diritto,  nei  limiti
stabiliti nell'articolo precedente, al  risarcimento  dei  danni,  al
rimborso delle spese, nonche',  ove  abbia  conseguito  un  risultato
anche parzialmente utile, a  un  compenso  determinato  a  norma  del
predetto articolo.