Art. 493.
(Indennita' e compenso per salvataggio di persone).
Il salvataggio di persone da' diritto al risarcimento dei danni
subiti e al rimborso delle spese incontrate, solo nei casi e nei
limiti in cui l'ammontare relativo sia coperto da assicurazione,
ovvero dalla responsabilita' del vettore per mancato adempimento
dell'obbligo di assicurazione a norma dell'articolo 941.
Negli stessi casi, ovvero altrimenti quando e' stato effettuato in
occasione di operazioni di soccorso a navi o aeromobili o di
salvataggio di cose, il salvataggio di persone che abbia conseguito
un risultato utile da' inoltre diritto a un compenso, rispettivamente
nei limiti del residuo ammontare coperto dall'assicurazione o dalla
responsabilita' del vettore, fatta deduzione delle somme dovute per
risarcimento dei danni e rimborso delle spese, e nei limiti di una
parte equitativamente stabilita del compenso relativo alle altre
operazioni. Il compenso e' determinato in ragione dei rischi corsi,
degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, nonche' del pericolo in
cui versavano le persone salvate.