(Codice della navigazione-art. 493)
                              Art. 493. 
         (Indennita' e compenso per salvataggio di persone). 
 
  Il salvataggio di persone da' diritto  al  risarcimento  dei  danni
subiti e al rimborso delle spese incontrate,  solo  nei  casi  e  nei
limiti in cui l'ammontare  relativo  sia  coperto  da  assicurazione,
ovvero dalla responsabilita'  del  vettore  per  mancato  adempimento
dell'obbligo di assicurazione a norma dell'articolo 941. 
 
  Negli stessi casi, ovvero altrimenti quando e' stato effettuato  in
occasione di  operazioni  di  soccorso  a  navi  o  aeromobili  o  di
salvataggio di cose, il salvataggio di persone che  abbia  conseguito
un risultato utile da' inoltre diritto a un compenso, rispettivamente
nei limiti del residuo ammontare coperto dall'assicurazione  o  dalla
responsabilita' del vettore, fatta deduzione delle somme  dovute  per
risarcimento dei danni e rimborso delle spese, e nei  limiti  di  una
parte equitativamente stabilita  del  compenso  relativo  alle  altre
operazioni. Il compenso e' determinato in ragione dei  rischi  corsi,
degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, nonche' del pericolo  in
cui versavano le persone salvate.