(Codice della navigazione-art. 495)
                              Art. 495. 
        (Concorso di operazioni e concorso di soccorritori). 
 
  Quando da una stessa  nave  vengano  contemporaneamente  effettuati
assistenza a nave o aeromobile e salvataggio di cose  o  di  persone,
ovvero salvataggio di cose e salvataggio di persone, l'ammontare  dei
danni e delle spese incontrate viene equitativamente ripartito tra le
diverse operazioni compiute. 
 
  Quando ad una stessa operazione  di  assistenza  e  di  salvataggio
abbiano partecipato piu' navi, ovvero navi ed aeromobili, al concorso
dei soccorritori si applicano le disposizioni dell'articolo 970.