Art. 495.
(Concorso di operazioni e concorso di soccorritori).
Quando da una stessa nave vengano contemporaneamente effettuati
assistenza a nave o aeromobile e salvataggio di cose o di persone,
ovvero salvataggio di cose e salvataggio di persone, l'ammontare dei
danni e delle spese incontrate viene equitativamente ripartito tra le
diverse operazioni compiute.
Quando ad una stessa operazione di assistenza e di salvataggio
abbiano partecipato piu' navi, ovvero navi ed aeromobili, al concorso
dei soccorritori si applicano le disposizioni dell'articolo 970.