Art. 496.
(Ripartizione del compenso).
Il compenso di assistenza o di salvataggio spetta, quando la nave
non sia armata ed equipaggiata allo scopo di prestare soccorso, per
un terzo all'armatore e per due terzi ai componenti dell'equipaggio,
tra i quali la somma e' ripartita in ragione della retribuzione di
ciascuno di essi, tenuto conto altresi' dell'opera da ciascuno
prestata.
La quota del compenso da ripartire tra i componenti dell'equipaggio
non puo' essere convenzionalmente fissata in misura inferiore alla
meta' dell'intero ammontare del compenso stesso.