(Codice della navigazione-art. 496)
                              Art. 496. 
                    (Ripartizione del compenso). 
 
  Il compenso di assistenza o di salvataggio spetta, quando  la  nave
non sia armata ed equipaggiata allo scopo di prestare  soccorso,  per
un terzo all'armatore e per due terzi ai componenti  dell'equipaggio,
tra i quali la somma e' ripartita in ragione  della  retribuzione  di
ciascuno di  essi,  tenuto  conto  altresi'  dell'opera  da  ciascuno
prestata. 
 
  La quota del compenso da ripartire tra i componenti dell'equipaggio
non puo' essere convenzionalmente fissata in  misura  inferiore  alla
meta' dell'intero ammontare del compenso stesso.