Art. 497.
(Incidenza della spesa per le indennita' e il compenso).
La spesa per le indennita' e per il compenso dovuti alla nave
soccorritrice in caso di assistenza o salvataggio di nave o di
aeromobile viene ripartita a carico degli interessati alla spedizione
soccorsa a norma delle disposizioni sulla contribuzione alle avarie
comuni, anche quando l'assistenza non sia stata richiesta dal
comandante della nave o dell'aeromobile in pericolo o sia stata
prestata contro il suo rifiuto.