(Codice della navigazione-art. 497)
                              Art. 497. 
      (Incidenza della spesa per le indennita' e il compenso). 
 
  La spesa per le indennita' e  per  il  compenso  dovuti  alla  nave
soccorritrice in caso di  assistenza  o  salvataggio  di  nave  o  di
aeromobile viene ripartita a carico degli interessati alla spedizione
soccorsa a norma delle disposizioni sulla contribuzione  alle  avarie
comuni,  anche  quando  l'assistenza  non  sia  stata  richiesta  dal
comandante della nave o  dell'aeromobile  in  pericolo  o  sia  stata
prestata contro il suo rifiuto.