(Codice della navigazione-art. 499)
                              Art. 499. 
                      (Azione dell'equipaggio). 
 
  Qualora l'armatore non sia legittimato o trascuri di agire  per  il
conseguimento  del  compenso  di  assistenza  o  di  salvataggio,   i
componenti  dell'equipaggio  hanno  azione  per  la  parte  ad   essi
spettante del compenso stesso.