(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 465)
                              Art. 465. 
                        (Inchiesta sommaria) 

 
  L'autorita' marittima mercantile o quella,  consolare  che  procede
all'inchiesta sommaria, deve compilare: 
    1) le  risposte  al  questionario  sul  sinistro,  formulate  sul
modello approvato dal ministro per la marina mercantile, in  base  ai
documenti di bordo e alle prime dichiarazioni  del  comandante  della
nave; 
    2) il rapporto riassuntivo del sinistro,  in  base  ai  risultati
delle indagini eseguite, nonche', quando  gli  elementi  raccolti  lo
rendono possibile, il parere sulle  circostanze  e  sulle  cause  del
sinistro. Il rapporto deve essere corredato da uno schizzo della zona
ove avvenne il sinistro e  delle  eventuali  manovre  eseguite  dalle
navi, nonche', ove del caso, di fotografie e di rilievi; 
    3)  l'elenco  dei  componenti  dell'equipaggio  della  nave   con
l'indicazione  delle  generalita',  del   numero   di   matricola   e
dell'ufficio d'iscrizione; 
    4) l'elenco delle persone presenti al sinistro con la indicazione
delle generalita' e della residenza. 
  Gli elenchi di cui ai numeri 3 e 4 sono formati nei casi in cui  la
natura e l'entita' del sinistro lo richiedano. 
  L'autorita' inquirente deve trasmettere all'autorita' competente  a
disporre l'inchiesta formale il processo verbale  di  cui  al  quarto
comma dell'articolo 578 del codice, i documenti  indicati  nel  primo
comma del presente articolo e un estratto del giornale nautico  nella
parte relativa al sinistro o, in difetto, la copia del  rapporto  del
comandante della nave sul sinistro.