(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 466)
                              Art. 466. 
                       (Facolta' del ministro) 

 
  Nel caso in cui l'autorita'  competente  ritiene  di  non  disporre
l'inchiesta, il ministro  per  la  marina  mercantile,  esaminata  la
dichiarazione  prevista  nel  secondo  comma  dell'articolo  579  del
codice, puo' ordinare che l'inchiesta venga eseguita.