(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 467)
                              Art. 467. 
(Composizione della commissione d'inchiesta  formale  nel  territorio
                             nazionale) 

 
  La commissione inquirente di cui all'articolo  581  del  codice  ha
sede presso la direzione marittima  ed  e'  costituita  nel  seguente
modo: 
    1) il direttore marittimo, presidente; 
    2) un ufficiale di vascello o un  capitano  di  lungo  corso  che
abbiano non meno di dieci anni di effettiva  navigazione  e  che  non
abbiano cessato di navigare da un periodo superiore a tre anni; 
    3) un ufficiale del genio navale o un ingegnere navale civile  o,
in mancanza, un capitano di macchina; 
    4) un capitano di lungo corso. 
  Le funzioni di segretario sono espletate da un ufficiale  inferiore
del corpo delle capitanerie di porto. 
  Il presidente della  commissione  ha  facolta'  di  aggregare  alla
stessa; in qualita' di esperti, quelle  persone,  il  cui  intervento
ritenga necessario ai fini dell'inchiesta, scegliendole a  preferenza
fra gli iscritti negli albi speciali dei consulenti tecnici. 
  Uguale facolta' puo' essere esercitata dal ministro per  la  marina
mercantile, il quale potra'  disporre,  nei  singoli  casi,  che  sia
raddoppiato il numero dei membri di cui ai numeri 2 e 3.