Art. 467. (Composizione della commissione d'inchiesta formale nel territorio nazionale) La commissione inquirente di cui all'articolo 581 del codice ha sede presso la direzione marittima ed e' costituita nel seguente modo: 1) il direttore marittimo, presidente; 2) un ufficiale di vascello o un capitano di lungo corso che abbiano non meno di dieci anni di effettiva navigazione e che non abbiano cessato di navigare da un periodo superiore a tre anni; 3) un ufficiale del genio navale o un ingegnere navale civile o, in mancanza, un capitano di macchina; 4) un capitano di lungo corso. Le funzioni di segretario sono espletate da un ufficiale inferiore del corpo delle capitanerie di porto. Il presidente della commissione ha facolta' di aggregare alla stessa; in qualita' di esperti, quelle persone, il cui intervento ritenga necessario ai fini dell'inchiesta, scegliendole a preferenza fra gli iscritti negli albi speciali dei consulenti tecnici. Uguale facolta' puo' essere esercitata dal ministro per la marina mercantile, il quale potra' disporre, nei singoli casi, che sia raddoppiato il numero dei membri di cui ai numeri 2 e 3.