(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 468)
Art. 468.
(Nomina dei membri dette commissioni)
I membri delle commissioni sono nominati dal ministro per la marina
mercantile per la durata di tre anni.
Il ministro ha facolta' di sostituirli prima di detto termine e
puo' riconfermarli alla scadenza di esso.
Con le stesse modalita' e' nominato dal ministro per la marina
mercantile almeno un membro supplente per ciascuna delle categorie
indicate ai numeri 2 a 4 del precedente articolo.