(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 470)
                              Art. 470. 
                 (Commissioni costituite all'estero) 

 
  Il console o  un  suo  delegato  presiede  la  commissione  di  cui
all'articolo 581 del codice che costituisce di  volta  in  volta  nel
seguente modo: 
    1) un ufficiale di vascello di grado non inferiore a capitano  di
corvetta o, in mancanza, un capitano di lungo corso; 
    2) un ingegnere navale, scelto possibilmente tra i rappresentanti
dei  Registri  italiani  di  classificazione  che   risiedono   nella
circoscrizione consolare, o un capitano di macchina. 
  In caso di mancanza o di impedimento di nazionali,  possono  essere
chiamati a far parte  della  commissione  capitani  di  lungo  corso,
ingegneri navali o capitani di macchina stranieri. 
  Le inchieste possono essere effettuate soltanto presso i  consolati
che siano retti da un console.