(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 471)
                              Art. 471. 
              (Indennita' ai membri delle commissioni) 

 
  Ai membri delle commissioni inquirenti che siano funzionari  civili
o militari dello Stato in servizio  attivo  permanente  o  temporaneo
sono corrisposte le indennita' di missione e sono rimborsate le spese
di viaggio. 
  Agli altri membri e'  corrisposta  una  indennita'  giornaliera  da
determinarsi con decreto del ministro per la  marina  mercantile,  di
concerto con quello per il tesoro, oltre il rimborso delle  spese  di
viaggio se residenti fuori della localita'  in  cui  si  riunisce  la
commissione.