(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 472)
                              Art. 472. 
                (Svolgimento dell'inchiesta formale) 

 
  Le persone chiamate a deporre sono esaminate  separatamente,  salva
in ogni caso la facolta' del presidente di procedere a confronti. 
  Le  deposizioni  sono  assunte  senza   giuramento;   tuttavia   il
presidente avverte gli interrogati di dire la verita'. 
  Del parere degli esperti  aggregati  alle  commissioni  deve  farsi
espressa menzione nella relazione d'inchiesta.