(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 473)
                              Art. 473. 
                      (Indennita' ai testimoni) 

 
  Alle persone chiamate a deporre sono corrisposte le  indennita'  da
determinarsi con decreto del ministro per la  marina  mercantile,  di
concerto con quello per il tesoro.