(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 474)
                              Art. 474. 
        (Inchiesta in caso di sinistro di una nave straniera) 

 
  Quando il sinistro riguarda una nave che batte bandiera  straniera,
sempre che ricorrano le condizioni  previste  dall'ultima  parte  del
primo comma dell'articolo 579 del codice,  l'inchiesta  formale  deve
essere disposta qualora dal sinistro  siano  derivati  danni  a  navi
nazionali o ad opere portuali o ne sia comunque derivato  impedimento
alla navigazione o quando sia stabilito in convenzioni internazionali
o sussistano condizioni di reciprocita'. 
  Anche  in  tali  casi,  all'esame  dell'equipaggio  la  commissione
inquirente puo' procedere soltanto se il  sinistro  e'  avvenuto  nel
mare territoriale, a norma del quarto  comma  dell'articolo  581  del
codice.