Art. 257. (Art. 78 del Testo Unico) VALORE MASSIMO DEL PESO RIMORCHIABILE Il valore massimo ammissibile del peso rimorchiabile e' limitato dai rapporto tra il peso complessivo a pieno carico del rimorchio ed il peso complessivo a pieno carico della motrice, costituenti un complesso di veicoli; detto rapporto non deve superare: - 1,3 se il complesso di veicoli e' provvisto di dispositivo di frenatura di tipo continuo e automatico; - 0,8 se il complesso di veicoli non e' provvisto di dispositivo di frenatura di tipo continuo e automatico; - 0,5 nei casi in cui il rimorchio non sia provvisto di dispositivo di frenatura o venga trainato un veicolo non considerato rimorchio. Per gli autoarticolati i valori massimi di cui sopra si riferiscono al rapporto tra il peso massimo sugli assi del semirimorchio ed il peso del trattore aumentato del carico massimo gravante sulla ralla. Per peso rimorchiabile del trattore si deve comunque intendere il peso complessivo a pieno carico del semirimorchio. Per i trattori stradali, muniti di dispositivo di frenatura di tipo continuo e automatico, non suscettibili di superare la velocita' di 40 Km. all'ora, il valore massimo del rapporto e' elevato a tre. Per i trasporti eccezionali di cui all'art. 10 del Testo Unico, il valore massimo del rapporto puo' essere elevato a sei, quando la motrice non possa superare la velocita' di 40 Km. ora ed abbia peso aderente non inferiore al 75% del peso proprio.