(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 257)
                 Art. 257. (Art. 78 del Testo Unico) 
                VALORE MASSIMO DEL PESO RIMORCHIABILE 
 
 
  Il valore massimo ammissibile del peso  rimorchiabile  e'  limitato
dai rapporto tra il peso complessivo a pieno carico del rimorchio  ed
il peso complessivo a pieno  carico  della  motrice,  costituenti  un
complesso di veicoli; detto rapporto non deve superare: 
    - 1,3 se il complesso di veicoli e' provvisto di  dispositivo  di
frenatura di tipo continuo e automatico; 
    - 0,8 se il complesso di veicoli non e' provvisto di  dispositivo
di frenatura di tipo continuo e automatico; 
    - 0,5  nei  casi  in  cui  il  rimorchio  non  sia  provvisto  di
dispositivo di frenatura o venga trainato un veicolo non  considerato
rimorchio. 
  Per gli autoarticolati i valori massimi di cui sopra si riferiscono
al rapporto tra il peso massimo sugli assi del  semirimorchio  ed  il
peso del trattore aumentato del carico massimo gravante sulla  ralla.
Per peso rimorchiabile del trattore si  deve  comunque  intendere  il
peso complessivo a pieno carico del semirimorchio. 
  Per i trattori stradali, muniti di dispositivo di frenatura di tipo
continuo e automatico, non suscettibili di superare la  velocita'  di
40 Km. all'ora, il valore massimo del rapporto e' elevato a tre. 
  Per i trasporti eccezionali di cui all'art. 10 del Testo Unico,  il
valore massimo del rapporto puo' essere  elevato  a  sei,  quando  la
motrice non possa superare la velocita' di 40 Km. ora ed  abbia  peso
aderente non inferiore al 75% del peso proprio.