Art. 258. (Art. 78 del Testo Unico) DETERMINAZIONE DEL PESO MASSIMO RIMORCHIABILE - PROVE Le prove per la determinazione del peso rimorchiabile, da effettuarsi a pieno carico, sono dirette ad accertare: - che il complesso dei veicoli possa avviarsi su pendenza non inferiore all'8%; - che il complesso dei veicoli possa marciare ad una velocita' che non differisca piu' del 10% dalla velocita' corrispondente al numero di giri di potenza massima del motore, con il rapporto piu' elevato della trasmissione, su pendenza non inferiore all'1%. L'accertamento puo' essere effettuato verificando che l'accelerazione media su strada piana non sia inferiore a 0,1 m/sec quadri, nel campo di utilizzazione del rapporto piu' alto, fra i regimi di coppia massima e di potenza massima. Per gli autotreni le prove possono essere sostituite dal rilevamento in piano degli sforzi di trazione al gancio, verificando che lo sforzo di trazione massimo non sia inferiore alla somma del 9,5% del peso rimorchiabile ed del peso del veicolo trattore e che lo sforzo di trazione corrispondente al numero di giri di potenza massima, col rapporto piu' elevato della trasmissione, non sia inferiore alla somma del 2,5% dello stesso peso rimorchiabile e dell'1% del peso del veicolo trattore.