(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 258)
 
    

 
                Art. 258. (Art. 78 del Testo Unico) 
        DETERMINAZIONE DEL PESO MASSIMO RIMORCHIABILE - PROVE 

 
  Le  prove  per  la  determinazione  del  peso   rimorchiabile,   da
effettuarsi a pieno carico, sono dirette ad accertare: 
    - che il complesso dei veicoli possa  avviarsi  su  pendenza  non
inferiore all'8%; 
    - che il complesso dei veicoli possa marciare  ad  una  velocita'
che non differisca piu' del 10%  dalla  velocita'  corrispondente  al
numero di giri di potenza massima del motore, con  il  rapporto  piu'
elevato  della  trasmissione,  su  pendenza  non  inferiore   all'1%.
L'accertamento puo' essere effettuato verificando che l'accelerazione
media su strada piana non sia inferiore a 0,1 m/sec quadri, nel campo
di utilizzazione del rapporto piu'  alto,  fra  i  regimi  di  coppia
massima e di potenza massima. 
  Per  gli  autotreni  le  prove  possono   essere   sostituite   dal
rilevamento in piano degli sforzi di trazione al gancio,  verificando
che lo sforzo di trazione massimo non sia inferiore  alla  somma  del
9,5% del peso rimorchiabile ed del peso del veicolo trattore e che lo
sforzo di trazione  corrispondente  al  numero  di  giri  di  potenza
massima, col  rapporto  piu'  elevato  della  trasmissione,  non  sia
inferiore alla somma del  2,5%  dello  stesso  peso  rimorchiabile  e
dell'1% del peso del veicolo trattore.