(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 260)
                 Art. 260. (Art. 78 del Testo Unico) 
                          ORGANI DI TRAINO 

 
  Gli organi di traino dei veicoli a motore e  dei  veicoli  da  essi
trainati sono costituiti: 
    a) dai ganci applicati sui veicoli trattori; 
    b) dagli occhioni applicati ai timoni dei veicoli trainati; 
    c) dai timoni dei veicoli trainati.