Art. 261. (Art. 78 del Testo Unico) GANCI DEGLI AUTOVEICOLI In base al peso rimorchiabile ammissibile per il veicolo, i ganci applicati agli autoveicoli si suddividono nelle seguenti categorie; categoria I - peso rimorchiabile fino a 10 ql; categoria II - peso rimorchiabile maggiore di 10 ql. e fino a 35 ql.; categoria III - peso rimorchiabile maggiore di 35 ql. e fino a 60 ql.; categoria IV - peso rimorchiabile maggiore di 60 ql. e fino a 140 ql.; categoria V - peso rimorchiabile maggiore di 140 ql. e fino a 180 ql. Ogni tipo di gancio deve corrispondere dimensionalmente a quanto prescritto in tabelle di unificazione a carattere definitivo, dove debbono essere precisate, tra l'altro le caratteristiche del dispositivo di sicurezza contro lo sgancio accidentale, di cui ogni gancio deve essere munito, il campo degli spostamenti relativi tra il gancio e l'occhione, nonche' le caratteristiche del sistema di applicazione del gancio al veicolo. Ogni gancio deve avere le superfici tra loro opportunamente raccordate, in modo da dimostrare corretta progettazione ed accurata esecuzione. Sia l'intero gancio che la campana debbono poter ruotare regolarmente intorno ai propri assi: i giuochi di accoppiamento debbono essere compresi entro valori compatibili con una corretta lavorazione meccanica. Nessuna parte del gancio deve essere prodotta per fusione. Ai fini dell'approvazione del tipo sul prototipo del gancio viene effettuata una prova di trazione fino a rottura. La prova deve essere fatta in laboratorio su macchina per prove di trazione ed il carico deve essere applicato assialmente e in maniera gradualmente crescente; non si deve verificare rottura sotto il carico appresso specificato per ciascuna categoria. Durante la prova di trazione si deve verificare che il diagramma delle deformazioni in funzione dei carichi, presenti andamento regolare senza punti singolari nell'intervallo indicato nella seguente tabella. ===================================================================== | Carico di rottura | Diagramma carichi-deformazioni Categoria | superiore a kg. | uniforme tra i carichi di kg. --------------------------------------------------------------------- | | I | 2.000 | 300 ÷ 700 II | 6.000 | 1000 ÷ 2000 III | 9.000 | 2000 ÷ 3000 IV | 18.000 | 4000 ÷ 6000 V | 24.000 | 6000 ÷ 8000 | | Inoltre sui ganci delle categorie I, II e III deve essere effettuata, prima della prova di trazione, una prova supplementare consistente nell'applicazione, in maniera gradualmente crescente, sul gancio, in corrispondenza del centro di pressione dell'occhione del rimorchio, di un carico verticale pari a 600 kg. per i ganci di categoria I, pari a 2000 kg. per quelli di categoria II e pari a 4000 kg. per quelli di categoria III. Durante tale prova non debbono aversi deformazioni permanenti nel complesso del gancio. Per i veicoli con peso rimorchiabile superiore a 180 quintali, quando debbono trainare rimorchi per trasporti eccezionali, l'idoneita' dei ganci di traino deve essere accertata, caso per caso, dal Ministero dei trasporti, che puo' richiedere le documentazioni tecniche e l'effettuazione delle prove necessarie a tal fine.