(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 266)
                 Art. 266. (Art. 78 del Testo Unico) 
               GANCI DELLE MACCHINE AGRICOLE SEMOVENTI 
 
 
  Ogni gancio applicato alle macchine agricole semoventi  autorizzate
al  traino  deve  essere  costituito  da  un  complesso  di  elementi
metallici e da un perno munito di dispositivo  di  sicurezza  per  il
bloccaggio nella sede prevista; nessuna parte deve essere prodotto di
fusione. 
  Il gancio puo' essere anche  costituito  da  un  elemento  ad  asse
curvilineo con chiusura di sicurezza atta ad impedire la  fuoriuscita
dell'occhione. 
  Il complesso costituente il gancio deve essere rigidamente  fissato
alla struttura principale del veicolo trattore. 
  La forma del gancio  deve  essere  tale  da  permettere  la  libera
rotazione dell'occhione, intorno ad un asse verticale per  un  angolo
di almeno ±  60°,  dovra'  altresi'  essere  possibile  la  rotazione
dell'occhione intorno all'asse longitudinale del gancio per un angolo
del valore di almeno ± 30° e intorno all'asse trasversale di almeno ±
30°. 
  In base al peso rimorchiabile ammesso per la macchina e  al  numero
degli assi del veicolo tramato, i ganci si suddividono nelle seguenti
categorie: 
  Categoria A - per il traino di rimorchi ad almeno due assi,  aventi
peso complessivo a pieno carico non superiore a 60 quintali; 
  Categoria B - per il traino di rimorchi anche monoassi aventi  peso
complessivo a pieno carico non superiore a 60 quintali e trasmettenti
al gancio, in condizioni statiche, un carico verticale non  superiore
a 5 quintali; 
  Categoria C - per il traino di rimorchi anche monoassi aventi  peso
complessivo a pieno carico non superiore a 60 quintali e trasmettenti
al gancio, in condizioni statiche, un carico verticale superiore a  5
quintali e fino a 15 quintali; 
  Categoria D - per il traino di rimorchi ad almeno due  assi  aventi
peso complessivo a pieno carico superiore a 60 quintali e fino a  120
quintali. 
  I ganci muniti di  attacco  a  perno  debbono  avere  il  perno  di
diametro pari a 28 mm, se appartenenti ad una delle categorie A, B  e
C e pari a 38 mm. se appartenenti alla categoria D. 
  Ai fini dell'approvazione del tipo,  sul  prototipo  del  complesso
costituente il gancio, deve essere effettuata una prova  di  trazione
fino a rottura. La prova  deve  essere  eseguita  in  laboratorio  su
macchina per prova di trazione ed il  carico  deve  essere  applicato
assialmente  ed  in  maniera  gradualmente  crescente:  non  si  deve
verificare rottura sotto il carico di collaudo di almeno: 
    - 9.000 kg. per i ganci delle categorie A, B, C; 
    - 18.000 kg. per il gancio della categoria D. 
  Durante la prova di trazione  deve  verificarsi  che  il  diagramma
delle  deformazioni  in  funzione  dei  carichi,  presenti  andamento
regolare senza punti singolari, per carichi crescenti fino a: 
    - 3000 Kg. per i ganci delle categorie A, B, C; 
    - 6000 Kg. per il gancio della categoria D. 
  Inoltre sui ganci delle categorie B e  C  deve  essere  effettuata,
prima delle prove di cui ai precedenti commi, una prova supplementare
consistente nell'applicazione, in maniera gradualmente crescente  sul
complesso costituente il gancio,  in  corrispondenza  del  centro  di
pressione dell'occhione del veicolo trainato, di un carico  verticale
pari a 3000 kg. per i ganci di categoria B e pari a 5000  kg.  per  i
ganci  di  categoria  C.  Durante  tale  prova  non  debbono   aversi
deformazioni permanenti nel complesso costituente il gancio.