Art. 269. (Art. 78 del Testo Unico) APPROVAZIONE DEI TIPI DEI GANCI, DEGLI OCCHIONI E DEI TIMONI Debbono essere separatamente approvati dal Ministro per i trasporti i tipi dei gancio degli occhioni e dei timoni. Su ogni esemplare dei ganci e degli occhioni approvati debbono essere indicati in maniera chiara e indelebile e facilmente visibile quando e' montato: il marchio di fabbrica, la categoria cui il gancio e l'occhione appartengono, gli estremi di approvazione e l'anno di fabbricazione. Su ogni esemplare dei timoni approvati debbono essere impressi in una delle parti fondamentali di esso gli estremi di omologazione del tipo di rimorchio per il quale e' stato autorizzato: qualora trattisi di rimorchio di tipo non omologato, sul timone deve essere impresso il numero di identificazione del telaio del rimorchio stesso.