(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 270)
                 Art. 270. (Art. 78 del Testo Unico) 
      ORGANI DI TRAINO DEI CARRELLI E DELLE MACCHINE OPERATRICI 

 
  Per gli organi di traino dei carrelli e delle  macchine  operatrici
di cui agli articoli  30  e  31  del  Testo  Unico  si  applicano  le
disposizioni per le macchine agricolo previste  dagli  articoli  266,
267, 268 e 269.