Art. 472. Le spese di giustizia che occorrono tanto nei giudizi penali, quanto in quelli civili per persone ammesse al gratuito patrocinio, sono pagate dagli agenti demaniali coi fondi della riscossione, dietro ordini o decreti spediti dalle competenti autorita' giudiziarie, si civili come militari, sulle note delle spese conformi alle tariffe in vigore e secondo il disposto delle leggi. Quando nel comune capoluogo di mandamento non vi sia uffizio di registro, le spese di giustizia penale possono essere pagate dall'ufficio postale (1). --------------- (1) Articolo 92 del regolamento approvato con regio decreto 10 dicembre 1882, n. 1103.