(Regolamento-art. 472)
 
                              Art. 472. 
 
  Le spese di giustizia  che  occorrono  tanto  nei  giudizi  penali,
quanto in quelli civili per persone ammesse al  gratuito  patrocinio,
sono pagate dagli  agenti  demaniali  coi  fondi  della  riscossione,
dietro  ordini  o  decreti   spediti   dalle   competenti   autorita'
giudiziarie, si civili come militari, sulle note delle spese conformi
alle tariffe in vigore e secondo il disposto delle leggi. 
 
  Quando nel comune capoluogo di mandamento non  vi  sia  uffizio  di
registro,  le  spese  di  giustizia  penale  possono  essere   pagate
dall'ufficio postale (1). 
 
          --------------- 
 
          (1) Articolo 92 del regolamento approvato con regio decreto
10 dicembre 1882, n. 1103.