(Regolamento-art. 475)
 
                              Art. 475. 
 
  Gli agenti demaniali esaminano gli ordini e le note delle spese  di
giustizia col  riscontro  delle  relative  tariffe,  e  quando  nulla
abbiano da osservare, vi appongono  la  loro  firma  e  ne  fanno  il
pagamento contro quietanza de' creditori  data  nel  modo  prescritto
coll'art. 439. 
 
  Ove rilevino irregolarita' negli ordini, o errori  di  applicazione
della tariffa, sospendono il pagamento e rinviano  gli  ordini  colle
loro osservazioni ai funzionari giudiziari che li hanno spediti. 
 
  Se questi persistono nell'ordine emanato, gli agenti eseguiscono il
pagamento e ne riferiscono all'Amministrazione da  cui  dipendono  la
quale, ove  riconosca  sussistenti  gli  errori  o  le  irregolarita'
rilevate dagli agenti stessi, provvede a termini degli articoli 117 e
165 del decreto legislativo 23 dicembre 1865, n. 2701.