Art. 475. Gli agenti demaniali esaminano gli ordini e le note delle spese di giustizia col riscontro delle relative tariffe, e quando nulla abbiano da osservare, vi appongono la loro firma e ne fanno il pagamento contro quietanza de' creditori data nel modo prescritto coll'art. 439. Ove rilevino irregolarita' negli ordini, o errori di applicazione della tariffa, sospendono il pagamento e rinviano gli ordini colle loro osservazioni ai funzionari giudiziari che li hanno spediti. Se questi persistono nell'ordine emanato, gli agenti eseguiscono il pagamento e ne riferiscono all'Amministrazione da cui dipendono la quale, ove riconosca sussistenti gli errori o le irregolarita' rilevate dagli agenti stessi, provvede a termini degli articoli 117 e 165 del decreto legislativo 23 dicembre 1865, n. 2701.