(Regolamento-art. 477)
 
                              Art. 477. 
 
  Appena eseguito il pagamento, gli agenti demaniali ne prendono nota
in apposito registro descrivendovi uno per uno i documenti ricevuti. 
 
  Gli ordini  pagati  e  corredati  dai  rispettivi  documenti,  sono
descritti in una nota in doppio esemplare distinta per ogni  capitolo
del bilancio a cui si riferisce la spesa, e riassunto  nella  fattura
che,  giusta  l'articolo   203,   gli   agenti   debbono   presentare
all'Intendenza di finanza per eseguire il versamento  alla  tesoreria
provinciale. 
 
  Gli  uffizi  postali  debbono  rimettere  gli   ordini   pagati   e
documentati  alla  rispettiva   Direzione   provinciale,   la   quale
descrittili in una nota in doppio esemplare trasmette il  tutto  alla
locale Intendenza di finanza, chiedendo la  conversione  delle  somme
pagate o in quietanze di tesoreria ed in vaglia del tesoro secondo  i
casi (1). 
 
          --------------- 
 
          (1) Articolo 93 del regolamento approvato con regio decreto
10 dicembre 1882, n. 1103.