Art. 477. Appena eseguito il pagamento, gli agenti demaniali ne prendono nota in apposito registro descrivendovi uno per uno i documenti ricevuti. Gli ordini pagati e corredati dai rispettivi documenti, sono descritti in una nota in doppio esemplare distinta per ogni capitolo del bilancio a cui si riferisce la spesa, e riassunto nella fattura che, giusta l'articolo 203, gli agenti debbono presentare all'Intendenza di finanza per eseguire il versamento alla tesoreria provinciale. Gli uffizi postali debbono rimettere gli ordini pagati e documentati alla rispettiva Direzione provinciale, la quale descrittili in una nota in doppio esemplare trasmette il tutto alla locale Intendenza di finanza, chiedendo la conversione delle somme pagate o in quietanze di tesoreria ed in vaglia del tesoro secondo i casi (1). --------------- (1) Articolo 93 del regolamento approvato con regio decreto 10 dicembre 1882, n. 1103.