(Allegato-art. 136)
 
                              Art. 136. 
 
                       (Obblighi informativi) 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  dalla  normativa  vigente,  nel
prospetto informativo redatto secondo gli schemi di cui  all'Allegato
1B del regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio  1999
e successive modificazioni e nei contratti di cui all'articolo 37 del
presente regolamento, relativi a prodotti e servizi qualificati  come
"etici" o "socialmente  responsabili",  i  soggetti  abilitati  e  le
imprese di assicurazione forniscono le seguenti informazioni: 
 
  a) gli obiettivi e le caratteristiche  in  relazione  ai  quali  il
prodotto  o  servizio  e'  qualificato  come  etico   o   socialmente
responsabile; 
 
  b) i criteri generali di selezione degli  strumenti  finanziari  in
virtu' degli obiettivi e delle caratteristiche di  cui  alla  lettera
a); 
 
  c)  le  politiche  e   gli   obiettivi   eventualmente   perseguiti
nell'esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti finanziari
detenuti in portafoglio; 
 
  d) l'eventuale destinazione per iniziative di carattere  sociale  o
ambientale di proventi generati dai prodotti offerti  e  dai  servizi
prestati e la relativa misura; 
 
  e) le eventuali procedure adottate per assicurare il  perseguimento
degli obiettivi di cui alla  lettera  a),  compresa  la  presenza  di
organi specializzati istituiti all'interno dei soggetti  abilitati  e
delle imprese di assicurazione e le relative funzioni; 
 
  f)  l'adesione  a  codici  di  autoregolamentazione,  promossi   da
soggetti specializzati. 
 
  2. Una sintetica illustrazione delle informazioni di cui al comma 1
deve essere resa disponibile nel sito internet dei soggetti abilitati
e delle imprese di assicurazione.