(Allegato-art. 137)
 
                              Art. 137. 
 
                    (Obblighi di rendicontazione) 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa  vigente,  almeno
nell'ultima rendicontazione dell'anno relativa a prodotti  e  servizi
qualificati come "etici" o  "socialmente  responsabili",  i  soggetti
abilitati e le imprese di assicurazione forniscono con riferimento ai
dodici mesi precedenti: 
 
  a) l'illustrazione  dell'attivita'  di  gestione  in  relazione  ai
criteri generali di selezione degli strumenti finanziari  individuati
ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera b); 
 
  b) le informazioni in merito all'eventuale esercizio dei diritti di
voto connessi agli strumenti finanziari detenuti in portafoglio; 
 
  c) le informazioni circa l'eventuale destinazione per iniziative di
carattere sociale o ambientale  di  proventi  generati  dai  prodotti
offerti e dai servizi prestati e la relativa misura. 
 
  2. Le informazioni di cui al comma  1  sono  rese  disponibili,  in
forma sintetica, nel sito internet dei  soggetti  abilitati  e  delle
imprese di assicurazione.