(Testo unico imposte sui redditi-art. 278)
                              ART. 278 
Trasformazione in  crediti  d'imposta  delle  attivita'  per  imposte
anticipate relative a svalutazioni e perdite su crediti e  al  valore
dell'avviamento e delle  altre  attivita'  immateriali  (articolo  2,
commi da 55 a 58, decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225  convertito
       con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10) 
 
1. In funzione anche dell'accordo di Basilea III,  le  attivita'  per
imposte anticipate iscritte in bilancio, relative  a  svalutazioni  e
perdite su crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi
dell'articolo 115, comma 3, ovvero alle rettifiche  di  valore  nette
per  deterioramento  dei  crediti  non  ancora  dedotte  dalla   base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive ai sensi
degli articoli 6, comma 1, lettera c-bis),  e  7,  comma  1,  lettera
b-bis), del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446,  nonche'
quelle relative al valore dell'avviamento  e  delle  altre  attivita'
immateriali, i  cui  componenti  negativi  sono  deducibili  in  piu'
periodi d'imposta ai fini delle imposte sui  redditi  e  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive,  sono  trasformate  in  crediti
d'imposta qualora  nel  bilancio  individuale  della  societa'  venga
rilevata una perdita d'esercizio. 
2. La trasformazione  di  cui  al  comma  1  decorre  dalla  data  di
approvazione del bilancio da parte dell'assemblea  dei  soci,  o  dei
diversi organi competenti per legge, e opera per un importo  pari  al
prodotto, da effettuarsi sulla base dei dati  del  medesimo  bilancio
approvato, tra: 
a) la perdita d'esercizio, e 
b) il rapporto fra le attivita' per imposte  anticipate  indicate  al
comma 1 e  la  somma  del  capitale  sociale  e  delle  riserve.  Con
decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data  di  approvazione
del   bilancio,   non   sono   deducibili   i   componenti   negativi
corrispondenti alle attivita' per imposte anticipate  trasformate  in
credito d'imposta ai sensi del presente comma. 
3. La quota  delle  attivita'  per  imposte  anticipate  iscritte  in
bilancio relativa alle perdite di cui all'articolo  93,  e  derivante
dalla deduzione dei componenti negativi di reddito di cui al comma 1,
e' trasformata per intero in  crediti  d'imposta.  La  trasformazione
decorre dalla data di presentazione della dichiarazione  dei  redditi
in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita
del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui
al secondo periodo  e'  computata  in  diminuzione  del  reddito  dei
periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla  perdita  del
periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui  al
periodo precedente ridotta dei componenti  negativi  di  reddito  che
hanno dato luogo alla  quota  di  attivita'  per  imposte  anticipate
trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. 
4. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta  regionale  sulle
attivita'  produttive  emerga  un  valore  della   produzione   netta
negativo, la quota delle attivita' per imposte anticipate di  cui  al
comma 1 che si riferisce ai componenti negativi di  cui  al  medesimo
comma che hanno concorso alla formazione del valore della  produzione
netta negativo, e' trasformata per intero in  crediti  d'imposta.  La
trasformazione   decorre   dalla   data   di   presentazione    della
dichiarazione  ai  fini  dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
produttive in cui viene rilevato il  valore  della  produzione  netta
negativo di cui al presente comma. 
5. La disciplina di cui ai commi 1, 2, 3 e  4  si  applica  anche  ai
bilanci  di  liquidazione  volontaria  ovvero  relativi  a   societa'
sottoposte a procedure concorsuali o di  gestione  delle  crisi,  ivi
inclusi quelli  riferiti  all'amministrazione  straordinaria  e  alla
liquidazione coatta amministrativa di  banche  e  altri  intermediari
finanziari vigilati dalla Banca d'Italia. Qualora il bilancio  finale
per  cessazione  di  attivita',  dovuta  a  liquidazione  volontaria,
liquidazione  giudiziale  o   liquidazione   coatta   amministrativa,
evidenzi un patrimonio netto  positivo,  e'  trasformato  in  crediti
d'imposta l'intero ammontare di attivita' per imposte  anticipate  di
cui ai commi 1 e 2. Alle operazioni di liquidazione volontaria di cui
al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo
10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. 
6. Il credito d'imposta di cui ai commi  1,  2,  3,  4  e  5  non  e'
produttivo di interessi. Esso puo' essere utilizzato, senza limiti di
importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 3 del testo unico in
materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto  legislativo
24 marzo 2025, n. 33, ovvero puo' essere ceduto  al  valore  nominale
secondo quanto previsto dall'articolo 86 del medesimo testo unico  in
materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto  legislativo
24 marzo 2025, n. 33. Il credito va indicato nella dichiarazione  dei
redditi e non concorre alla formazione del  reddito  di  impresa  ne'
della  base  imponibile  dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver  effettuato  le
compensazioni di  cui  al  secondo  periodo  del  presente  comma  e'
rimborsabile. 
7. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia
e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, possono essere  stabilite
modalita' di attuazione dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.