ART. 278
Trasformazione in crediti d'imposta delle attivita' per imposte
anticipate relative a svalutazioni e perdite su crediti e al valore
dell'avviamento e delle altre attivita' immateriali (articolo 2,
commi da 55 a 58, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito
con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10)
1. In funzione anche dell'accordo di Basilea III, le attivita' per
imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni e
perdite su crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi
dell'articolo 115, comma 3, ovvero alle rettifiche di valore nette
per deterioramento dei crediti non ancora dedotte dalla base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive ai sensi
degli articoli 6, comma 1, lettera c-bis), e 7, comma 1, lettera
b-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonche'
quelle relative al valore dell'avviamento e delle altre attivita'
immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in piu'
periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, sono trasformate in crediti
d'imposta qualora nel bilancio individuale della societa' venga
rilevata una perdita d'esercizio.
2. La trasformazione di cui al comma 1 decorre dalla data di
approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci, o dei
diversi organi competenti per legge, e opera per un importo pari al
prodotto, da effettuarsi sulla base dei dati del medesimo bilancio
approvato, tra:
a) la perdita d'esercizio, e
b) il rapporto fra le attivita' per imposte anticipate indicate al
comma 1 e la somma del capitale sociale e delle riserve. Con
decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di approvazione
del bilancio, non sono deducibili i componenti negativi
corrispondenti alle attivita' per imposte anticipate trasformate in
credito d'imposta ai sensi del presente comma.
3. La quota delle attivita' per imposte anticipate iscritte in
bilancio relativa alle perdite di cui all'articolo 93, e derivante
dalla deduzione dei componenti negativi di reddito di cui al comma 1,
e' trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione
decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi
in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita
del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui
al secondo periodo e' computata in diminuzione del reddito dei
periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del
periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al
periodo precedente ridotta dei componenti negativi di reddito che
hanno dato luogo alla quota di attivita' per imposte anticipate
trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma.
4. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive emerga un valore della produzione netta
negativo, la quota delle attivita' per imposte anticipate di cui al
comma 1 che si riferisce ai componenti negativi di cui al medesimo
comma che hanno concorso alla formazione del valore della produzione
netta negativo, e' trasformata per intero in crediti d'imposta. La
trasformazione decorre dalla data di presentazione della
dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta
negativo di cui al presente comma.
5. La disciplina di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applica anche ai
bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a societa'
sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi, ivi
inclusi quelli riferiti all'amministrazione straordinaria e alla
liquidazione coatta amministrativa di banche e altri intermediari
finanziari vigilati dalla Banca d'Italia. Qualora il bilancio finale
per cessazione di attivita', dovuta a liquidazione volontaria,
liquidazione giudiziale o liquidazione coatta amministrativa,
evidenzi un patrimonio netto positivo, e' trasformato in crediti
d'imposta l'intero ammontare di attivita' per imposte anticipate di
cui ai commi 1 e 2. Alle operazioni di liquidazione volontaria di cui
al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo
10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
6. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non e'
produttivo di interessi. Esso puo' essere utilizzato, senza limiti di
importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 3 del testo unico in
materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo
24 marzo 2025, n. 33, ovvero puo' essere ceduto al valore nominale
secondo quanto previsto dall'articolo 86 del medesimo testo unico in
materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo
24 marzo 2025, n. 33. Il credito va indicato nella dichiarazione dei
redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa ne'
della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le
compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma e'
rimborsabile.
7. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia
e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, possono essere stabilite
modalita' di attuazione dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.