(Testo unico imposte sui redditi-art. 280)
                              ART. 280 
                  Attivita' per imposte anticipate 
(articolo 11, commi da 1 a 12, decreto-legge 3 maggio  2016,  n.  59,
  convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119) 
 
1. Le imprese interessate dalle disposizioni di cui all'articolo 278,
commi da 1 a 6, possono  optare,  con  riferimento  all'ammontare  di
attivita' per imposte anticipate pari alla differenza di cui al comma
2, per il mantenimento dell'applicazione delle predette  disposizioni
al ricorrere delle condizioni ivi previste. L'opzione  e'  esercitata
con efficacia a valere dal 1° gennaio 2016 con il primo versamento di
cui al comma 7,  e'  irrevocabile  e  comporta  l'applicazione  della
disciplina di cui al presente articolo a decorrere dall'esercizio  in
corso al 31 dicembre 2016 fino all'esercizio in corso al 31  dicembre
2030, con l'obbligo del pagamento di un canone annuo.  Il  canone  e'
deducibile  ai  fini  delle   imposte   sui   redditi   e   dell'IRAP
nell'esercizio in cui avviene il pagamento. 
2. Il canone e' determinato per  ciascun  esercizio  di  applicazione
della  disciplina  applicando  l'aliquota  dell'1,5  per  cento  alla
differenza tra l'ammontare delle attivita' per imposte  anticipate  e
le  imposte  versate  come   risultante   alla   data   di   chiusura
dell'esercizio precedente. 
3. L'ammontare delle attivita' per imposte anticipate di cui al comma
2 e' determinato ogni anno sommando algebricamente: 
a) la differenza, positiva o negativa, tra le attivita'  per  imposte
anticipate cui si applicano le disposizioni del citato articolo  278,
commi da 1 a 6, iscritte  in  bilancio  alla  fine  dell'esercizio  e
quelle iscritte alla fine dell'esercizio  in  corso  al  31  dicembre
2007; 
b)  le  attivita'  per  imposte  anticipate  trasformate  in  credito
d'imposta ai sensi delle disposizioni di cui ai predetti commi da 1 a
6. 
4. Ai fini della determinazione delle imposte versate di cui al comma
2 si tiene conto dell'IRES, comprese le relative addizionali, versata
con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre  2008  e
ai  successivi,  e  dell'IRAP  versata  con  riferimento  ai  periodi
d'imposta in corso al 31 dicembre 2013  e  ai  successivi.  Si  tiene
altresi' conto dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 15, commi
10, 10-bis e 10-ter del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  e
dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 176, comma 4, versate in
corso al 31 dicembre 2008 e successivi, fino al periodo d'imposta  in
corso al 31 dicembre 2014. 
5. Se le imposte versate di cui al comma 4 superano le attivita'  per
imposte anticipate di cui al comma 3, il canone non e' dovuto. 
6. In caso di partecipazione delle imprese  di  cui  al  comma  1  al
consolidato nazionale di cui agli articoli 126 e  seguenti,  ai  fini
della determinazione della differenza di cui al comma 2, per  imposte
versate si intendono l'IRES versata  in  proprio  o  in  qualita'  di
consolidanti,  le  addizionali  all'IRES,   l'IRAP   e   le   imposte
sostitutive di cui al comma 4 versate dai  soggetti  partecipanti  al
consolidato  che  rientrano  tra  le  imprese  di  cui  al  comma  1;
l'ammontare delle attivita' per imposte anticipate di cui al comma  3
e' dato  dalla  somma  dell'ammontare  delle  attivita'  per  imposte
anticipate di cui al comma 3 delle singole imprese di cui al comma  1
partecipanti al consolidato. 
7. Il versamento del canone e' effettuato per ciascun esercizio entro
il termine per il  versamento  a  saldo  delle  imposte  sui  redditi
relativo al periodo d'imposta precedente; per  il  primo  periodo  di
applicazione  della  disciplina  di  cui  al  presente  articolo,  il
versamento e' invece effettuato, in ogni caso,  entro  il  31  luglio
2016 senza l'applicazione dell'articolo 17, comma 2, del  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.
435. In caso di partecipazione delle imprese di cui  al  comma  1  al
consolidato nazionale di cui  alla  parte  I,  titolo  II,  capo  II,
sezione III, il versamento e' effettuato dalla consolidante. 
8. Qualora a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre  2008  le
imprese di cui al comma  1  abbiano  incrementato  le  attivita'  per
imposte anticipate cui si applica l'articolo 278, commi da 1 a 6,  in
qualita' di societa' incorporante o risultante da una o piu'  fusioni
o in qualita' di beneficiaria di una o piu' scissioni, ai fini  della
determinazione dell'ammontare delle attivita' per imposte  anticipate
di cui al comma 3, si tiene conto anche delle attivita'  per  imposte
anticipate iscritte alla fine dell'esercizio in corso al 31  dicembre
2007 nei bilanci delle societa' incorporate, fuse o  scisse  e  delle
attivita' per imposte anticipate  trasformate  in  credito  d'imposta
dalle  societa'  incorporate,  fuse   o   scisse;   ai   fini   della
determinazione delle imposte versate di cui al comma 4 si tiene conto
anche delle  imposte  versate  dalle  societa'  incorporate,  fuse  o
scisse. 
9. A partire dall'esercizio  successivo  a  quello  in  corso  al  31
dicembre 2015, le  imprese  interessate  dalle  disposizioni  di  cui
all'articolo 278,  commi  da  1  a  6,  che  non  abbiano  esercitato
l'opzione entro i termini di cui al  comma  7  e  che  incorporino  o
risultino da una o  piu'  fusioni  di  altre  imprese,  oppure  siano
beneficiarie di una o piu' scissioni possono esercitare l'opzione  di
cui al medesimo comma 1 entro un mese dalla  chiusura  dell'esercizio
in corso alla data in cui ha effetto la fusione o la scissione. 
10. Se non e' effettuata l'opzione di cui al comma 1, l'articolo 278,
commi da 1 a 6 si applica all'ammontare delle attivita'  per  imposte
anticipate  iscritte  in  bilancio  diminuite  della  differenza,  se
positiva, di cui al comma 2. In caso di partecipazione al consolidato
fiscale,  la  predetta  differenza  viene  attribuita  alle  societa'
partecipanti in proporzione alle attivita' per imposte anticipate  di
cui ai citati commi da 1 a 6 detenute da ciascuna di esse. 
11. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del
canone di cui al comma 1, nonche' per  il  relativo  contenzioso,  si
applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. 
12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate  sono
stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.