ART. 280
Attivita' per imposte anticipate
(articolo 11, commi da 1 a 12, decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59,
convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119)
1. Le imprese interessate dalle disposizioni di cui all'articolo 278,
commi da 1 a 6, possono optare, con riferimento all'ammontare di
attivita' per imposte anticipate pari alla differenza di cui al comma
2, per il mantenimento dell'applicazione delle predette disposizioni
al ricorrere delle condizioni ivi previste. L'opzione e' esercitata
con efficacia a valere dal 1° gennaio 2016 con il primo versamento di
cui al comma 7, e' irrevocabile e comporta l'applicazione della
disciplina di cui al presente articolo a decorrere dall'esercizio in
corso al 31 dicembre 2016 fino all'esercizio in corso al 31 dicembre
2030, con l'obbligo del pagamento di un canone annuo. Il canone e'
deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP
nell'esercizio in cui avviene il pagamento.
2. Il canone e' determinato per ciascun esercizio di applicazione
della disciplina applicando l'aliquota dell'1,5 per cento alla
differenza tra l'ammontare delle attivita' per imposte anticipate e
le imposte versate come risultante alla data di chiusura
dell'esercizio precedente.
3. L'ammontare delle attivita' per imposte anticipate di cui al comma
2 e' determinato ogni anno sommando algebricamente:
a) la differenza, positiva o negativa, tra le attivita' per imposte
anticipate cui si applicano le disposizioni del citato articolo 278,
commi da 1 a 6, iscritte in bilancio alla fine dell'esercizio e
quelle iscritte alla fine dell'esercizio in corso al 31 dicembre
2007;
b) le attivita' per imposte anticipate trasformate in credito
d'imposta ai sensi delle disposizioni di cui ai predetti commi da 1 a
6.
4. Ai fini della determinazione delle imposte versate di cui al comma
2 si tiene conto dell'IRES, comprese le relative addizionali, versata
con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e
ai successivi, e dell'IRAP versata con riferimento ai periodi
d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e ai successivi. Si tiene
altresi' conto dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 15, commi
10, 10-bis e 10-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 176, comma 4, versate in
corso al 31 dicembre 2008 e successivi, fino al periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2014.
5. Se le imposte versate di cui al comma 4 superano le attivita' per
imposte anticipate di cui al comma 3, il canone non e' dovuto.
6. In caso di partecipazione delle imprese di cui al comma 1 al
consolidato nazionale di cui agli articoli 126 e seguenti, ai fini
della determinazione della differenza di cui al comma 2, per imposte
versate si intendono l'IRES versata in proprio o in qualita' di
consolidanti, le addizionali all'IRES, l'IRAP e le imposte
sostitutive di cui al comma 4 versate dai soggetti partecipanti al
consolidato che rientrano tra le imprese di cui al comma 1;
l'ammontare delle attivita' per imposte anticipate di cui al comma 3
e' dato dalla somma dell'ammontare delle attivita' per imposte
anticipate di cui al comma 3 delle singole imprese di cui al comma 1
partecipanti al consolidato.
7. Il versamento del canone e' effettuato per ciascun esercizio entro
il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi
relativo al periodo d'imposta precedente; per il primo periodo di
applicazione della disciplina di cui al presente articolo, il
versamento e' invece effettuato, in ogni caso, entro il 31 luglio
2016 senza l'applicazione dell'articolo 17, comma 2, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.
435. In caso di partecipazione delle imprese di cui al comma 1 al
consolidato nazionale di cui alla parte I, titolo II, capo II,
sezione III, il versamento e' effettuato dalla consolidante.
8. Qualora a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2008 le
imprese di cui al comma 1 abbiano incrementato le attivita' per
imposte anticipate cui si applica l'articolo 278, commi da 1 a 6, in
qualita' di societa' incorporante o risultante da una o piu' fusioni
o in qualita' di beneficiaria di una o piu' scissioni, ai fini della
determinazione dell'ammontare delle attivita' per imposte anticipate
di cui al comma 3, si tiene conto anche delle attivita' per imposte
anticipate iscritte alla fine dell'esercizio in corso al 31 dicembre
2007 nei bilanci delle societa' incorporate, fuse o scisse e delle
attivita' per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta
dalle societa' incorporate, fuse o scisse; ai fini della
determinazione delle imposte versate di cui al comma 4 si tiene conto
anche delle imposte versate dalle societa' incorporate, fuse o
scisse.
9. A partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre 2015, le imprese interessate dalle disposizioni di cui
all'articolo 278, commi da 1 a 6, che non abbiano esercitato
l'opzione entro i termini di cui al comma 7 e che incorporino o
risultino da una o piu' fusioni di altre imprese, oppure siano
beneficiarie di una o piu' scissioni possono esercitare l'opzione di
cui al medesimo comma 1 entro un mese dalla chiusura dell'esercizio
in corso alla data in cui ha effetto la fusione o la scissione.
10. Se non e' effettuata l'opzione di cui al comma 1, l'articolo 278,
commi da 1 a 6 si applica all'ammontare delle attivita' per imposte
anticipate iscritte in bilancio diminuite della differenza, se
positiva, di cui al comma 2. In caso di partecipazione al consolidato
fiscale, la predetta differenza viene attribuita alle societa'
partecipanti in proporzione alle attivita' per imposte anticipate di
cui ai citati commi da 1 a 6 detenute da ciascuna di esse.
11. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del
canone di cui al comma 1, nonche' per il relativo contenzioso, si
applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.