(Testo unico imposte sui redditi-art. 281)
                              ART. 281 
Temporanea irrilevanza dei limiti di cui al comma 1 dell'articolo 93,
ai fini del diritto alla trasformazione delle attivita'  per  imposte
anticipate per le banche di  credito  cooperativo  (articolo  26-ter,
comma 1, decreto-legge 23  dicembre  2016,  n.  237,  convertito  con
         modificazioni dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15) 
 
1. Per i periodi d'imposta per i quali trova applicazione  l'articolo
362, comma 2, ai fini del riporto delle perdite, per  i  soggetti  di
cui all'articolo 33 del testo unico di cui al decreto legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, non si applicano i limiti di cui all'articolo
93, comma 1, secondo periodo, alla quota di perdita  derivante  dalla
deduzione dei componenti negativi di reddito di cui all'articolo 278,
comma 1; a tali fini la perdita si presume prioritariamente derivante
dalla deduzione di detti componenti negativi.