ART. 281
Temporanea irrilevanza dei limiti di cui al comma 1 dell'articolo 93,
ai fini del diritto alla trasformazione delle attivita' per imposte
anticipate per le banche di credito cooperativo (articolo 26-ter,
comma 1, decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito con
modificazioni dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15)
1. Per i periodi d'imposta per i quali trova applicazione l'articolo
362, comma 2, ai fini del riporto delle perdite, per i soggetti di
cui all'articolo 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, non si applicano i limiti di cui all'articolo
93, comma 1, secondo periodo, alla quota di perdita derivante dalla
deduzione dei componenti negativi di reddito di cui all'articolo 278,
comma 1; a tali fini la perdita si presume prioritariamente derivante
dalla deduzione di detti componenti negativi.