(CODICE CIVILE-art. 386)
                              Art. 386. 
 
                      (Approvazione del conto). 
 
  Il  giudice  tutelare  invita  il  protutore,  il  minore  divenuto
maggiore o emancipato,  ovvero,  secondo  le  circostanze,  il  nuovo
rappresentante legale a esaminare il conto e  a  presentare  le  loro
osservazioni. 
 
  Se non vi sono osservazioni, il giudice che  non  trova  nel  conto
irregolarita'  o  lacune  lo  approva;   in   caso   contrario   nega
l'approvazione. 
 
  Qualora il conto non  sia  stato  presentato  o  sia  impugnata  la
decisione del giudice tutelare, provvede l'autorita' giudiziaria  nel
contraddittorio degli interessati.