(CODICE CIVILE-art. 387)
                              Art. 387. 
 
          (Prescrizione delle azioni relative alla tutela). 
 
  Le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il
minore relative  alla  tutela  si  prescrivono  in  cinque  anni  dal
compimento della maggiore eta' o dalla morte del minore. Se il tutore
ha cessato dall'ufficio e ha presentato il conto prima della maggiore
eta' o della morte del minore, il  termine  decorre  dalla  data  del
provvedimento col quale  il  giudice  tutelare  pronunzia  sul  conto
stesso. 
 
  Le disposizioni di quest'articolo non si applicano  all'azione  per
il pagamento del residuo che risulta dal conto definitivo.