(CODICE CIVILE-art. 388)
                              Art. 388. 
 
     (Divieto di convenzioni prima dell'approvazione del conto). 
 
  Nessuna convenzione tra il tutore e  il  minore  divenuto  maggiore
puo' aver luogo prima dell'approvazione del conto della tutela. 
 
  La convenzione puo' essere annullata su istanza del  minore  o  dei
suoi eredi o aventi causa.